Per svolgere una manifestazione in forma non imprenditoriale non è necessario possedere la licenza rilasciata dal questore o presentare SCIA al Comune. La Sentenza della Corte Costituzionale 15/02/1970, n. 56 e la Sentenza della Corte Costituzionale 15/12/1967, n. 142 dichiarano infatti l'illegittimità costituzionale dell'articolo 68 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" per lo svolgimento di manifestazioni in forma non imprenditoriale.
Se un’associazione a scopo non di lucro vuole svolgere una manifestazione temporanea deve presentare apposita comunicazione.
Per svolgere una manifestazione temporanea in forma imprenditoriale a scopo di lucro è invece necessario ottenere autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 69 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
Se la manifestazione prevede al massimo di 200 persone e sarà svolta entro le ore 24:00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita da SCIA da presentare al SUAP come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 69 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".